PRIVACY
Le esigenze di amministrazione del condominio comportano la necessità di gestire archivi contenenti informazioni sui condomini e sui rispettivi inquilini, nonché sulle abitazioni, sulla natura e quantità dei consumi: tali informazioni (che vanno ben al di là del semplice elenco dei nominativi dei proprietari), se opportunamente trattate, potrebbero rivelare ulteriori dati circa le abitudini e gli stili di vita degli abitanti l'edificio condominiale.
La l. 675/96 sulla tutela della privacy e degli archivi informatici può perciò essere applicabile sotto taluni aspetti anche alla sfera delle informazioni gestite ai fini dell'amministrazione condominiale, onde offrire le opportune garanzie di riservatezza ai condomini in relazione ai propri dati personali da questi trasmessi all'amministratore, o comunque conoscibili da parte di terzi.
Da tale esigenza di tutela, è sorta la necessità di individuare e specificare l'ambito di applicazione delle "sulla privacy" alle vicende ed ai rapporti condominiali: di qui la pubblicazione di alcuni chiarimenti di carattere normativo nonché di alcune precisazioni fornite dall'Autorità Garante per la Tutela dei Dati Personali, che appare opportuno richiamare brevemente.
Innanzitutto il D.lgs. 28.7.1997 n. 255 ha chiarito che il trattamento dei dati personali non è soggetto alla notificazione al Garante qualora sia finalizzato unicamente all'amministrazione del condominio, purchè tali dati siano conservati per il periodo strettamente necessario alla tutela dei corrispondenti diritti.
In diverse decisioni il Garante ha inoltre precisato che il trattamento dei dati personali deve essere svolto con strumenti e cautele idonee a preservare la riservatezza delle informazioni di natura personale: in particolare ove tale trattamento venga svolto mediante l'ausilio di strumenti informatici dovranno anche essere adottate le misure minime previste dalla legge per garantire che terzi non autorizzati possano introdursi all'interno dei predetti archivi al fine di visualizzare od alterare i dati personali dei soggetti sottoposti al trattamento.
Pertanto può ritenersi legittimo pretendere anche in ambito condominiale una scrupolosa osservanza delle norme applicabili in materia di tutela della riservatezza.( fonte studio giuridico)